C’è stato un tempo non lontano, in cui l’appropriazione “di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito” integrava reato. Adesso non è più così, ma – poiché il diritto italiano assimila gli animali alle cose – prendendo con sé un cane trovato per strada si può incorrere in conseguenze di natura civile.
La spiegazione in punta di diritto della cornice normativa e delle sue derivazioni e fonti giuridiche la offre il portale studiocataldi.it, ma il punto oggi è che il cagnolino ritrovato potrebbe avere un suo legittimo proprietario. Il quale, forse, si sta stracciando le vesti nel tentativo di ritrovarlo. Oppure, se lo ha abbandonato, è giusto che venga individuato.
Quale che sia la storia del trovatello, è corretto denunciarne il rinvenimento più presto possibile ai carabinieri, ai vigili urbani o al servizio veterinario della Asl. Bisogna che venga verificata la presenza di microchip e che, in caso il dispositivo sia impiantato nel cagnolino, si rintraccino i proprietari tramite l’anagrafe canina. In attesa di ciò, il cane rimane ospitato in un canile convenzionato con il comune di riferimento o affidato a privati che diano garanzie sulla buona detenzione dell’animale.
In tutti i casi, è la Asl che deve autorizzare l’affido il quale sarà temporaneo e poi, dopo 60 giorni, diverrà definitivo. Tuttavia, il legittimo proprietario del cane per rivendicarlo ha un anno di tempo a partire da quando viene messo a conoscenza del ritrovamento del quattro zampe. Solo trascorso questo periodo il cane entra veramente nella piena proprietà dell’affidatario.