Larghi, a cordino, estensibili, modaioli o austeri: l’offerta commerciale di guinzagli è ormai tale da soddisfare ogni esigenza. Sì ma come va usato e quale è bene scegliere? Il Ministero della salute affronta il tema con l’Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani, dell’agosto 2013 ma ancora vigente in regime di proroga. L’articolo 1 comma 3 a) stabilisce che si debba “utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni”.
Il legislatore di fatto non vieta di acquistare il guinzaglio preferito, ma vincola a tenerlo alla lunghezza massima di un metro e mezzo a prescindere dalla capacità dello strumento. In area cani, poi, liberi tutti. Quanto alle sanzioni per i trasgressori, Comune che vai e multa che trovi, a seconda dei regolamenti. L’ordine di grandezza oscilla tra i 50 e i 300 euro di multa, e ad elevarla sono le polizie locali o vigili urbani.
Ma la questione corre anche sul filo del rasoio penale, soprattutto in caso di danni a persone o cose, laddove lasciare il cane libero quando non si dovrebbe integra la fattispecie di omessa custodia di animali, reato definito dall’articolo 672 comma 1 del codice penale: “Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258”.