cane colorato1Tenere colori e pennelli lontano dai cani. No, non tanto per timore che li ingeriscano o che combinino qualche artistico malestro. Il problema è se l’attacco d’arte vi coglie rivolto a loro. Il mondo artistico e culturale, lo vediamo ogni venerdì con la nostra rubrica #ZampArt, spesso assume il cane a protagonista. Basta però che non si trasformi in tela. In quel caso, il passo da performance a reato può essere veramente, ma veramente breve.

E allora facciamola strana, questa puntata di #ZampArt e vediamo come non si fa arte col cane. A far scuola sono in larga misura i regolamenti comunali che – come spiegato sul portale di diritto studiocataldi.it – dall’Alpi a Ustica in più casi fanno espresso divieto di dipingere i pet. Colorare artificialmente un animale, infatti, è considerato spessissimo un illecito amministrativo. Diventa reato se a subire il cambio della casacca pelosa è il cane di proprietà di terzi. Il comportamento è infatti assimilato alle forme di maltrattamento.

cane colorato3In alcune città, poi, come Torino, è vietato anche solo detenere, esporre o vendere animali colorati artificialmente. A Rosignano, in provincia di Livorno, il regolamento vieta di colorare a qualsiasi titolo e scopo il pelo degli animali: sanzione amministrativa pari a 100 euro, l’eventuale scotto. I più vessati da tale condotta sono i barboncini, i cui riccioli ad alta acconciabilità si prestano a fantasmagorie pelose d’ogni forma e sfumatura da cui il cane, ovvio, non può difendersi.

“La dottrina penalistica (tra gli altri: Mantovani, Danneggiamento, in Dig. Pen., Torino, 1989, 117; Manzini, T, IX, 499) ha infatti ricondotto un simile comportamento – si legge su studiocataldi.it – al reato di cui all’articolo 639 del codice penale (deturpamento e imbrattamento di cose altrui), il quale si configura quando viene cagionato un danno all’estetica dell’animale ad esempio imbrattandolo, colorandolo o tosandolo in maniera ridicola.

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