ROMA – Un sindaco non può vietare l’accesso dei cani alle aree verdi cittadine: lo ha stabilito il Tar del Lazio, che ha così dato ragione all’associazione che aveva impugnato un’ordinanza con cui il primo cittadino vietava ai proprietari e detentori di cani – in sostanza chiunque portasse a spasso un quattro zampe – di accedere a tutte le aree verdi pubbliche.
A nulla sono valse le contestazioni con cui l’amministrazione comunale tacciava di illegittimità l’azione legale dell’associazione animalista: con sentenza 5836/2016 – che ci è stata segnalata dallo studio legale Chiricosta & Crea di Enna, da sempre attento ai diritti dell’universo animale e dei cani in particolare – il Tar ha respinto l’eccezione sollevata dal Comune e accolto il ricorso dell’associazione, annullando con effetto immediato la parte di ordinanza comunale oggetto di contenzioso.
La limitazione dell’accesso a tutti i cani, comunque condotti, in tutti gli spazi verdi pubblici è infatti illegittima in quanto eccessiva: anche a non voler considerare il benessere animale, infatti, essa limita la libera circolazione delle persone. Anche se con tale disposizione il sindaco in questione si proponeva di tutelare i cittadini senza cane da animali lasciati senza guinzaglio o feci non raccolte, il provvedimento è sproporzionato rispetto agli effetti desiderati.
Ciò che invece legittimamente il sindaco può fare è garantire il rispetto delle norme esistenti che impongono ai proprietari di cani precise modalità di conduzione: al guinzaglio, avendo con sé museruola e sacchettini per raccogliere le feci. PS: i sacchettini, oltre a essere portati, vanno anche usati alla bisogna.