gabbiaANCONA – Si occupa anche di randagismo e animali tenuti in gabbia in auto la proposta di legge numero 21 contente l’assestamento di bilancio 2015 all’esame dell’ultima seduta del Consiglio regionale delle Marche. L’articolo 17, approvato dall’aula, introduce alcune modifiche alla legge datata 1997 sugli animali da affezione e sulla prevenzione del randagismo. Tra le variazioni, la fissazione a un’ora del tempo massimo di prolungamento della permanenza in caso di trasporto di animali in gabbia “a condizione che siano garantiti all’animale aerazione e ventilazione, la protezione dal caldo e dal freddo e dalle intemperie e l’acqua costantemente a disposizione”.

Il primo comma dell’articolo 17 definisce le norme per tenere un cane legato, limitandole all’eventualità che “la detenzione sia strettamente necessaria”. In quel caso, recitano le nuove disposizioni, “l’animale deve essere legato tramite catena mobile, munita di moschettoni girevoli, con anello agganciato a una fune di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza”. Il secondo comma stabilisce invece in un’ora  il tempo massimo per il trasporto di un animale in gabbia, e specifica che “nel caso di soste, tale periodo può essere prolungato per un massimo di due ore, purché gli animali detenuti in gabbia siano adeguatamente protetti dal sole e dalle intemperie. Nel caso di partecipazione a manifestazioni autorizzate, la temporanea detenzione in gabbia può essere consentita, per il tempo necessario, solo sotto il diretto controllo del proprietario o del detentore”.

 

 

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